Sia gli arretrati da lavoro dipendente, sia le somme riscosse da trattamento di fine rapporto, sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); in entrambi i casi, applicando il metodo della cosiddetta “tassazione separata“, il calcolo viene effettuato in via preventiva dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta. Dopodiché, sarà l’Agenzia delle Entrate che, in funzione dei redditi percepiti e dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, provvederà ad effettuare il calcolo definitivo.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo dell’imposta sugli arretrati da lavoro dipendente, la base da prendere in considerazione è quella relativa ai redditi medi percepiti dal contribuente nei due anni precedenti; pur tuttavia, se nei due anni precedenti non è stato percepito alcun reddito, sugli arretrati, in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, sarà applicata l’aliquota IRPEF del 23%.
Nel caso in cui, invece, nei due anni precedenti il contribuente abbia percepito reddito per un solo anno, il calcolo dell’imposta deve essere effettuato prendendo a riferimento il 50% del reddito percepito in quell’anno. Il calcolo descritto è a cura del sostituto d’imposta, mentre il calcolo definitivo, come accennato, è a cura dell’Agenzia delle Entrate che, eventualmente, provvederà a restituire al contribuente le somme IRPEF pagate in eccesso. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, la liquidazione “provvisoria“, attraverso un calcolo, è allo stesso modo a cura del datore di lavoro.
Nello specifico, il calcolo dell’imposta deve essere effettuato prendendo a riferimento l’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui il trattamento di fine rapporto è maturato. Le aliquote da prendere in considerazione sono quelle che sono entrate in vigore dal gennaio del 2007, oppure se più convenienti per il contribuente, quelle in vigore al 31 dicembre del 2006. Dopodiché, liquidato il trattamento di fine rapporto al netto delle “imposte provvisorie“, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il datore di lavoro provvede a presentare il modello 770.
Fonte: Fiscoetributi.com