I Gestori dei servizi energetici italiani dovranno fare ben presto i conti con una nuova e più dura disciplina applicata dall’Aeeg che, proprio nelle ultime settimane, ha stilato un nuovo regolamento valido per tutti coloro che pagheranno le bollette in ritardo!
Regole un po’ più severe, come annunciato poc’anzi, per i gestori che saranno obbligati ad effettuare comunicazioni chiare, comprensibili e trasparenti, e che dovranno concedere ai propri utenti tempi un po’ più lunghi per sopperire ai mancati pagamenti.
L’Aeeg infatti ha stabilito che a partire dal 1° Settembre 2013 il nuovo regolamento sulle utenze private in ritardo con i pagamenti delle bollette entrerà finalmente in vigore. Le nuove direttive si muovono soprattutto a favore dei clienti, troppo spesso manipolati dalle grandi aziende fornitrici di servizi. Prossimamente quindi i fornitori di energia elettrica e gas dovranno fare i conti con una nuova normativa tutta a favore degli utenti.
La Delibera in questione infatti, in caso di mancato pagamento da parte di un cliente, sancische che le aziende fornitrici saranno obbligate ad inviare al cliente, tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, una notifica di mancato pagamento all’interno della quale bisognerà specificare entro quanto tempo verrà sospesa la fornitura di energia elettrica o di gas.
I termini utili per saldare il pagamento non potranno essere inferiori alle due settimane dall‘invio della raccomandata. Sulla notifica infatti dovrà essere precisato in modo chiaro e leggibile il giorno effettivo a partire dal quale scatterà il “conto alla rovescia”.
Nel caso in cui quest’ultimo coincida con l’emissione e non con il suo invio, il termine minimo per saldare il proprio debito slitterà fino ad un massimo di 20 giorni, mentre invece la sospensione dei servizi non potrà avvenire prima dei tre giorni lavorativi dopo la decorrenza dei termini.
Ricordiamo inoltre che i gestori i quali non rispetteranno le nuove norme, dovranno effettuare un risarcimento di 30 euro -tramite accredito in bolletta- nel caso in cui si sia proceduto ad un’interruzione del servizio prima della scadenza dei tre giorni lavorativi. Inoltre la lettera di preavviso deve specificare in maniera chiara ed inconfondibile le modalità secondo le quali l’utente potrà comunicare l’avvenuto saldo del debito.
Perchè dite che il provvedimento entrerà in vigore dal primo settembre ?
Non trovo tale data nella delibera Aeeg .