Il Garante condanna la società 3 a risarcire una consumatrice per sms indesiderati

Non ne poteva più degli sms, mms e chiamate promozionali che continuava a ricevere anche dopo aver intimato alla società telefonica di cessare quegli invii che per lei erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all’uso dei propri dati. Alla fine, stanca di tutta quella pubblicità indesiderata, la cliente di 3 si è rivolta al Centro Tutela Consumatori Utenti che le ha consigliato di appellarsi direttamente al Garante della Privacy e l’ha assistita nella redazione e presentazione del ricorso.

Sulla materia, la normativa è chiara: i messaggi pubblicitari possono essere inviati solo dopo aver lecitamente acquisito il consenso dell’interessato, consenso che va obbligatoriamente richiesto anche per l’effettuazione delle cosiddette chiamate promozionali. Se il titolare dell’abbonamento radiomobile che aveva originariamente dato il nullaosta – di solito all’atto dell’acquisto dell’abbonamento – lo ritira, non deve più essere disturbato.
L’operazione di revoca del consenso è semplice e priva di particolari formalità: è sufficiente inviare al numero di fax dell’assistenza clienti della società telefonica una lettera – corredata della fotocopia di un documento di identità – con la quale si comunica il ritiro dell’autorizzazione alla ricezione di messaggi e chiamate pubblicitarie ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come il “Codice della Privacy”.
A partire dalla data di invio della lettera, il gestore telefonico ha quindici giorni di tempo per adempiere alle richieste del cliente/consumatore. Qualora il termine trascorra senza esito positivo, il consumatore può ricorrere all’Autorità garante per la protezione dei dati personali chiedendo che intervenga presso il gestore telefonico al fine di bloccare i messaggi e le chiamate indesiderati e lo condanni al pagamento delle spese e dei diritti inerenti la presentazione del ricorso determinati in misura forfetaria.

“Ed è proprio quello che è successo alla nostra consumatrice” commenta il direttore del CTCU Walther Andreaus “per il cui ricorso abbiamo ottenuto dal Garante della privacy un risarcimento di 250 euro. Che questa sia la via preferenziale per ‘rieducare’ le società telefoniche “prosegue Andreaus” non possiamo più negarlo. Anche perché quello delle cause e dei ricorsi è l’unico linguaggio che ultimamente capiscono: basti vedere l’esempio della recente sentenza contro Telecom Italia e che ci ha visto costretti ad andare in tribunale per far stabilire dal giudice il rispetto della loro stessa carta dei servizi.”
Presso il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano – e online, attraverso il collegamento alle “Lettere tipo” del sito internet del CTCU – è disponibile il modello per la revoca dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini pubblicitari. Tutti i consumatori sono invitati ad esercitare questa opzione e, in caso di violazione da parte dei gestori telefonici del divieto di inviare messaggi promozionali ed effettuare chiamate del medesimo tipo, a rivolgersi al Centro Tutela Consumatori Utenti per conferire il mandato ad essere rappresentati presso il Garante della Privacy.

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