Attestato di Qualificazione energetica: non serve se si passa da impianti di climatizzazione invernale a impianti dotati di caldaie a condensazione

Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Senza l’attestato di certificazione energetica è legittima la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni

Com’è ormai noto il 1° luglio è scattato l’obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l’attestato di certificazione energetica (ACE) dell’immobile compravenduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.

Certificazione energetica: il Sindacato degli inquilini chiede norme più chiare

Oggi 1 luglio, ogni alloggio dovrà essere dotato dell’attestato di certificazione energetica.
Purtroppo il Governo Italiano ha escluso l’obbligo previsto dalla normativa europea che impone al venditore e al locatore che dà una casa in affitto di consegnare all’acquirente e all’inquilino il relativo attestato.
Non solo: lo stesso Governo è inadempiente nell’impegno di dettare le linee guida, per cui da domani per ogni atto di compravendita e di locazione che saranno stipulati le parti saranno nell’incertezza e nella confusione tra normative nazionali, regionali, e comunitarie da applicare.