Scudo fiscale: investimenti all’estero, regolarizzazione in loco e rimpatrio

I contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, ”indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia”. Lo precisa la circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità di adesione allo scudo fiscale, sottolineando che ”dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi”.

Scudo fiscale: i codici tributo per il versamento

Il tanto discusso provvedimento dello scudo fiscale comincia a prendere forma, grazie all’introduzione dei primi codici tributo da utilizzare in questo senso: tali codici devono essere utilizzati per effettuare il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta straordinaria, senza compensare con altri crediti.  Come è noto, lo scudo consentirà agli intermediari di versare le imposte derivanti dall’emersione delle attività patrimoniali detenute al di fuori dell’Italia in violazione del monitoraggio fiscale (si tratta del decreto 78 del 2009, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”).

Scudo fiscale: via libera al rientro dei capitali fino ad aprile 2010

Scatta il nuovo scudo fiscale per favorire il rientro dei capitali dall’estero. Per i prossimi sette mesi, fino al 15 aprile 2010, sarà possibile rimpatriare o regolarizzare le attività oltreconfine, pagando solo un’aliquota del 5%. L’anonimato è garantito e si evitano eventuali sanzioni del Fisco, ma non si potrà accedere allo scudo se è in corso un accertamento fiscale o se è già stata accertata la violazione di obblighi tributari o contributivi.