Senza l’attestato di certificazione energetica è legittima la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni

Com’è ormai noto il 1° luglio è scattato l’obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l’attestato di certificazione energetica (ACE) dell’immobile compravenduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.

Certificazione energetica: il Sindacato degli inquilini chiede norme più chiare

Oggi 1 luglio, ogni alloggio dovrà essere dotato dell’attestato di certificazione energetica.
Purtroppo il Governo Italiano ha escluso l’obbligo previsto dalla normativa europea che impone al venditore e al locatore che dà una casa in affitto di consegnare all’acquirente e all’inquilino il relativo attestato.
Non solo: lo stesso Governo è inadempiente nell’impegno di dettare le linee guida, per cui da domani per ogni atto di compravendita e di locazione che saranno stipulati le parti saranno nell’incertezza e nella confusione tra normative nazionali, regionali, e comunitarie da applicare.